Il Consiglio dei ministri ha approvato in febbraio il decreto di attuazione della direttiva Ue 2016/97 del Parlamento europeo sulla distribuzione assicurativa (Idd). Per una decisione a livello europeo l’entrata in vigore è stata prorogata all’ottobre 2018. Tra le varie questioni affrontate, Il decreto prevede che l’Ivass, d’accordo con la Consob, adotti le disposizioni attuative in modo da garantire uniformità della disciplina applicabile alla vendita dei prodotti di investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo. Ed è questo un primo passo importante verso l’omogeneizzazione del sistema assicurativo e finanziario. Un passo rafforzato anche dal fatto che, per dare coerenza ed efficacia al controllo, Ivass e Consob dovranno accordarsi sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre la possibilità di arbitraggi normativi tra i diversi canali di vendita. L’integrazione del settore assicurativo con quello finanziario è voluta dalle Authority europee che mirano a creare un unico sistema distributivo omogeneo in tutta l’Unione. Nella direttiva Idd è previsto che la distribuzione dei prodotti assicurativi di investimento avvenga di norma mediante una consulenza personalizzata al cliente. Un’eccezione può essere fatta per i prodotti assicurativi di investimento non complessi che potranno essere distribuiti senza il supporto consulenziale. Risulta quindi particolarmente importante la suddivisione dei prodotti assicurativi tra complessi e non complessi. A questo proposito l’Eiopa (European Insurance and Occupational Pensions Authority), ha fissato orientamenti sui criteri di valutazione al fine di consentire alle compagnie e ai distributori di valutare la complessità dei prodotti di investimento assicurativo. Una valutazione che si basa sulla natura degli strumenti finanziari ai quali un prodotto assicurativo è collegato, nonché sulla struttura del contratto assicurativo concluso con il cliente. Per l’Eiopa infatti è importante garantire che siano venduti mediante la sola esecuzione soltanto prodotti di cui il cliente è in grado di capire prontamente i rischi. In questo l’Eiopa ha tenuto presente il lavoro effettuato dall’Esma sulla valutazione degli strumenti finanziari complessi, cioè che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente capire il rischio assunto. La complessità degli strumenti finanziari ai quali il prodotto di investimento assicurativo è collegato, trae ispirazione dalle disposizioni stabilite dalla direttiva 2014/65/Ue del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Mifid 2). Come si può quindi facilmente intuire il quadro legislativo nel quale si inserisce la Idd è strettamente ispirato al disegno europeo che mira a costruire un’unica area omogenea per la distribuzione finanziaria, assicurativa nella quale l’attenzione al cliente e la semplificazione, diventano centrali. E per la quale una consulenza trasparente e completa, che non fa distinzione dei canali distribuitivi, ma che anzi utilizza questi per venire incontro il più possibile alla clientela, diventa il principale strumento strategico per la vendita dei prodotti finanziari e assicurativi complessi.